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Riferimenti normativi e valori
limite campi elettromagnetici
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. Legge quadro n .
36 /2001 : nata
per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici , campi magnetici ed elettromagnetici
in conseguenza al documento congiunto dellISPESL e dellISS del 20/01/1988,
approvata in via definitiva alla camera dei deputati il 24 gennaio 2001,
pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001. · Detta i principi fondamentali
per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti e della
popolazione · Introduce i concetti di limite
di esposizione, livello di attenzione e obiettivo di qualità DPCM 8 luglio
2003 :
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti. Esso, per sorgenti
non riconducibili ad elettrodotti, rimanda alla raccomandazione del Consiglio
dellUnione Europea del 12 luglio 1999, che risulta rettificata dalla
direttiva 2004/40/CE e recepita recentemente dallo stato italiano tramite il
Decreto legge N° 257 del 19/11/2007 e intergrato nel famoso testo unico. D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81 Il Decreto legge N° 257 del 19/11/2007 è stato integrato nel
famoso testo unico. L'articolo 306 concede 3 mesi
dalla data di pubblicazione per effettuare la valutazione del rischio ex
art. 17 e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei
rischi che ad esse rinviano tra cui l'art. 209 relativo ai CEM. Poi però dice
che le disposizioni di cui al Titolo III, capo IV entrano in vigore alla data
del 30.4.2012. Ora, la lettura condivisa dal
Coordinamento delle regioni è che la valutazione del rischio CEM ex art. 209,
e solo
quella, va
fatta entro il 30.7.2008, senza applicare le specifiche disposizioni ivi
contenute e tutte le altre previste dal capo IV, in quanto vale l'obbligo
generale previsto dall'art. 17 e 28. Anche il Ministero del Lavoro è
d'accordo su questa linea. Comunque, le regioni usciranno a breve con le FAQ
e in quella sede sarà presa posizione su questo ed altri aspetti applicativi
del testo Unico riguardante i CEM. Restano
quindi alcuni obblighi del titolo VIII capo I disposizioni generali :
Fonte : LIVELLI DI AZIONE PER I LAVORATORI ESPOSTI I
livelli di riferimento relativi all'esposizione sono indicati al fine di
poterli confrontare con i valori di grandezze misurate. Il rispetto di tutti
i livelli di riferimento raccomandati garantisce il rispetto dei limiti di base.
Se il valore delle grandezze misurate supera i livelli di riferimento, non ne
consegue necessariamente che i limiti di base siano superati. In tal caso,
sarà necessario effettuare una valutazione per decidere se i livelli di
esposizione siano inferiori a quelli fissati per i limiti di base. I livelli
di riferimento volti a limitare l'esposizione sono stati ottenuti dai limiti
di base nella situazione di massimo accoppiamento fra campo e individuo
esposto e perciò forniscono la massima protezione. Questi, di norma, vanno
considerati come valori mediati nel volume del corpo dell'individuo esposto
ma con la condizione tassativa che i limiti di base per esposizione
localizzati non siano superati. In
talune situazioni in cui l'esposizione è altamente localizzata, come
l'esposizione del capo nel caso dei radiotelefoni portatili, l'impiego dei
livelli di riferimento non risulta adeguato. In tali casi l'osservanza dei
limiti di base relativi ad esposizioni localizzate dovrà essere valutata
direttamente. Valori di azione lavoratori esposti
professionalmente
LIVELLI DI
RIFERIMENTO POPOLAZIONE Raccomandazione
europea 12 luglio 1999 (1999/519/CE) Per sorgenti non riconducibili
ad elettrodotti, relativamente alla esposizione della popolazione e quindi
anche per i lavoratori professionalmente non esposti vengono fissati dei
valori di riferimento da non superare. Il livelli di riferimento relativi
allesposizione sono indicati al fine di poterli confrontare con i valori
delle grandezze misurate. Valori di riferimento
popolazione
Postazioni
di lavoro da valutare
(Fonte Ispesll) ·
Tutte le installazioni
elettriche con correnti superiori a 100 A
·
Macchinari ed apparati per
lelettrolisi industriale ·
Riscaldatori dielettrici, ·
Forni a induzione ·
Saldatori elettrici (a filo,
a tic, ecc) ·
Magnetizzatori e
smagnetizzatori industriali ·
Treni e tram ·
Diatermia
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