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Studio di fisica applicata dott. Giovanni Gavelli Assistenza all’edificazione nei pressi di
elettrodotti
In base alle normative vigenti la costruzione di nuovi edifici in prossimità d’elettrodotti è vincolata da valori d’induzione magnetica da loro generati. Ovvero ogni qualvolta si vuole edificare nei pressi di un elettrodotto, sia per nuove costruzioni, sia per cambiamenti d’uso è necessario che sia rispettato il valore di qualità definito dal DPCM 8 luglio 2003 (Nazionale) o Lr. 30 E.R. (Emilia Romagna). Cosa accade quando si presenta una pratica : Quando si presenta una pratica edilizia , gli addetti comunali
verificano l’eventuale presenza di elettrodotti o linee elettriche adiacenti
all’area in progetto. Se presenti verificano che le distanze (Emilia Romagna)
siano maggiori da quanto prescritto dal D.G.R. 197/2001, ovvero : Tabella 1 : Distanze a cui si può costruire senza
presentare integrazioni ( 0,2 MicroT)
(1) Da verificare, si consiglia di considerare 120 m Se minori è necessario presentare una valutazione di campo magnetico che dimostri il preseguimento degli obiettivi di qualità ( 0,2 MicroT) o di attenzione (0,5 MicroT) a seconda della situazione urbanistica. Lo studio produce tutta la documentazione necessaria. Come viene calcolato il campo magnetico: In questa fase è completamente inutile effettuare delle misure di campo magnetico poichè non è possibile prevedere (in generale) i carichi di corrente presenti e futuri. La norma prevede di considerare come corrente circolante sull’elettrodotto, necessaria per calcolare il campo, il 50 % di quella circolante al limite termico, (Cei 11-60 s.e.) ovvero la massima circolante in funzione della sezione dei conduttori e del parametro di posa. Fino a che distanza è possibile costruire ? In generale le distanze calcolate sono minori da quanto prescritto dalle tabelle standart. Per linee da 220 KV si può arrivare anche ai 40 metri a seconda della configurazione geometrica dei piloni , per linee a 132 KV intorno ai 30 metri. Relativamente alle linee 380 KV i valori calcolati sono quasi sempre maggiori di una ventina di metri, probabilmente durante la stesura dell’articolo si sono considerate ipotesi geometriche non corrette. Per informazioni preventivi
gratuiti contattare info@studiogavelli.com Approfondimento su
richiesta Conflitto tra normativa
nazionale e regionale (Una nostra interpretazione) Attualmente la normativa sui campi elettrici e magnetici a bassa frequenza, per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, presenta molti fattori di contrasto che implicano poca chiarezza sui limiti da adottare ed in quale caso farlo. La regione Emilia Romagna infatti, oltre alla normativa nazionale vigente (Legge n°36 e DPCM 8/7/2003), prevede il rispetto della normativa regionale (L.R. 30/2000 e D.G.R. 197/01) anche se fissa dei limiti differenti da quella nazionale. La normativa nazionale con il DPCM
8/7/2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti) emanato a seguito della legge n°36 del 22
febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici,magnetici ed elettromagnetici) fissa i seguenti limiti:
Articolo 3 (limiti di esposizione e valore di
attenzione) 1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla
frequenza di 50 Hz emessi da elettrodotti, non deve essere superato il limite
di esposizione di 100 MicroT per il campo magnetico e 5 kV/m per il campo
elettrico, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili
effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione a campi
magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nella aree di gioco per
l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenza giornaliere non inferiori a quattro ore giornaliere, si
assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 MicroT, da
intendersi come mediana nell’arco delle 24 ore nelle condizioni normali di
esercizio Articolo
4 (obiettivi di qualità) Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di
aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di
luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione
dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee
ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della
progressiva minimizzazione dei campi elettrici e magnetici generati dagli
elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di
qualità di 3 MicroT per il valore dell’induzione magnetica, da
intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali
condizioni di esercizio. Il limite sanitario
definito dallo stato per le nuove edificazioni in prossimità di linee
elettriche ove sia prevista una permanenza non inferiore a 4 ore è pertanto
pari a 3 MicroT La normativa regionale, antecedente al DPCM
8/7/03, con la L.R. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico) prevede che: Articolo
13 (impianti per la trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica) 4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli
impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di
qualità di 0,2 MicroT di
induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole,
aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di
persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore
di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia
per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti
sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti. La DGR
197/2001 (direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 200,
n. 30 recante “norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”), prevede che: Articolo 13 Obiettivo di qualità: l’obiettivo individuato
nella misura di 0,2 MicroT di induzione magnetica da perseguire attraverso
gli strumenti urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni
territoriali al fine di contemperare le esigenze di minimizzazione del rischio
con quelle di sviluppo territoriale, ferma restando la tutela della salute
garantita attraverso il rispetto di opportuni valori di cautela e limiti di
esposizione.
La legge regionale prevede quindi il rispetto di 0.2 MicroT o di 0.5 MicroT, a seconda della situazione urbanistica, per i nuovi edifici adibiti ad una permanenza di persone non inferiore alle 4 ore giornaliere da ubicarsi in prossimità di elettrodotti. Qualora non
sia prevista una permanenza prolungata di persone il limite da applicare e di
100 MicroT. Per quando riguarda edificazioni senza permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere la normativa regionale è in accordo con la normativa nazionale, mentre i limiti da applicarsi ad edifici di nuova costruzione ove sia prevista la permanenza superiore a 4 ore giornaliere sono differenti fra stato e regione. In merito a tale contrasto la Corte
Costituzionale ha ritenuto non corrette molte delle normative regionali in
materia di campi elettromagnetici, simili a quella vigente in Emilia Romagna,
entrate in vigore prima del DPCM 8/7/03. In particolare si vuole riportare quanto si evince dalla Sentenza della Corte Costituzionale relativamente alla Legge Regionale della Regione Abruzzo. Dibattendo della
legittimità costituzionale di alcuni articoli della Legge Regionale dell’Abruzzo
sull’inquinamento elettromagnetico, la Corte Costituzionale, con la sentenza
n.103 del 17 marzo 2006, ribadisce che compete
allo Stato (sentenze Corte Cost. n.
336 del 2005 e n. 307 del 2003), nel complessivo sistema di definizione degli
standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge
22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la fissazione delle soglie
di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità,
limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai
fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1,
lettera d, numero 2). Spetta, invece, alla
competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione
della localizzazione degli impianti di
comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti
in criteri localizzativi degli impianti stessi (art. 3, comma 1, lettera d,
numero 1); detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della
pianificazione nazionale di settore e non devono essere, nel merito, «tali da
impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti.
Il livello di attenzione e l’obiettivo di qualità definiti dalla
normativa regionale, anche se in contrasto con i rispettivi limiti previsti
dallo stato, sono ancora vigenti in quanto presumibilmente vengono ritenuti
criteri urbanistici. Da quello che si evince dalle varie sentenze della Corte Costituzionali tali limiti non possono definirsi come sanitari, ovvero di tutela della salute della popolazione. Per informazioni preventivi
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