Studio di fisica applicata dott. Giovanni Gavelli

 

Assistenza all’edificazione nei pressi di elettrodotti

 

In base alle normative vigenti la costruzione di nuovi edifici in prossimità d’elettrodotti è vincolata da valori d’induzione magnetica da loro generati. Ovvero ogni qualvolta si vuole edificare nei pressi di un elettrodotto, sia per nuove costruzioni, sia per cambiamenti d’uso è necessario che sia rispettato il valore di qualità definito dal DPCM 8 luglio 2003 (Nazionale) o Lr. 30 E.R. (Emilia Romagna).

 

Cosa accade quando si presenta una pratica :

 

Quando si presenta una pratica edilizia , gli addetti comunali verificano l’eventuale presenza di elettrodotti o linee elettriche adiacenti all’area in progetto. Se presenti verificano che le distanze (Emilia Romagna) siano maggiori da quanto prescritto dal D.G.R. 197/2001, ovvero :

 

Tabella 1 :

Distanze a cui si può costruire senza presentare integrazioni ( 0,2 MicroT)

 

kV

Terna singola

Doppia terna
ottimizzata 

Doppia terna
non ottimizzata 

380

100 (1)

70

150

220

70

40

80

132

50

40

70

 

(1)    Da verificare,  si consiglia di considerare 120 m

 

Se minori è necessario presentare una valutazione di campo magnetico che dimostri il preseguimento degli obiettivi di qualità ( 0,2 MicroT) o di attenzione (0,5 MicroT) a seconda della situazione urbanistica. Lo studio produce tutta la documentazione necessaria.

 

Come viene calcolato il campo magnetico:

 

In questa fase è completamente inutile effettuare delle misure di campo magnetico poichè non è possibile prevedere (in generale) i carichi di corrente presenti e futuri. La norma prevede di considerare come corrente circolante sull’elettrodotto, necessaria per calcolare il campo, il 50 % di quella circolante al limite termico, (Cei 11-60 s.e.) ovvero la massima circolante in funzione della sezione dei conduttori e del parametro di posa.

 

Fino a che distanza è possibile costruire ?

 

In generale le distanze calcolate sono minori da quanto prescritto dalle tabelle standart. Per linee da 220 KV si può arrivare anche ai 40 metri a seconda della configurazione geometrica dei piloni , per linee a 132 KV intorno ai 30 metri. Relativamente alle linee 380 KV i valori calcolati sono quasi sempre maggiori di una ventina di metri, probabilmente durante la stesura dell’articolo si sono considerate ipotesi geometriche non corrette.

 

Per informazioni preventivi gratuiti contattare  info@studiogavelli.com

 

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Approfondimento su richiesta

 

Conflitto tra normativa nazionale e regionale

(Una nostra interpretazione)

 

 

Attualmente la normativa sui campi elettrici e magnetici a bassa frequenza, per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, presenta molti fattori di contrasto che implicano poca chiarezza sui limiti da adottare ed in quale caso farlo. La regione Emilia Romagna infatti, oltre alla normativa nazionale vigente (Legge n°36 e DPCM 8/7/2003), prevede il rispetto della normativa regionale (L.R. 30/2000 e D.G.R. 197/01) anche se fissa dei limiti differenti da quella nazionale.

La normativa nazionale con il DPCM 8/7/2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) emanato a seguito della legge n°36 del 22 febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici) fissa i seguenti limiti:

 

Articolo 3 (limiti di esposizione e valore di attenzione)

 

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz emessi da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 MicroT per il campo magnetico e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione a campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nella aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza giornaliere non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 MicroT, da intendersi come mediana nell’arco delle 24 ore nelle condizioni normali di esercizio

Articolo 4 (obiettivi di qualità)

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dei campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 MicroT per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

 

Il limite sanitario definito dallo stato per le nuove edificazioni in prossimità di linee elettriche ove sia prevista una permanenza non inferiore a 4 ore è pertanto pari a 3 MicroT

 La normativa regionale, antecedente al DPCM 8/7/03, con la L.R. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico) prevede che:

Articolo 13 (impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica)

4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 MicroT  di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

La DGR 197/2001 (direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 200, n. 30 recante “norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”),  prevede che:

Articolo 13

Obiettivo di qualità: l’obiettivo individuato nella misura di 0,2 MicroT di induzione magnetica da perseguire attraverso gli strumenti urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni territoriali al fine di contemperare le esigenze di minimizzazione del rischio con quelle di sviluppo territoriale, ferma restando la tutela della salute garantita attraverso il rispetto di opportuni valori di cautela e limiti di esposizione.
Tuttavia mentre il limite di esposizione per gli elettrodotti è stato formalmente fissato con DPCM 23 aprile 1992 nella misura di 100 MicroT, per quanto concerne il valore di cautela il Ministero ha solo fornito un’indicazione nella misura di 0,5 MicroT. Detto valore, individuato sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche in materia di protezione da possibili effetti a lungo termine, trova un suo riconoscimento nella disciplina regionale al comma 1 dell'art. 15. Infatti tale valore viene previsto nell'ambito del censimento e del catasto delle linee ed impianti elettrici, per l'individuazione dei ricettori per i quali dovrà essere effettuato il risanamento in seguito all’adozione di una specifica normativa da parte dello Stato.


Per alcune situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione, che risultino in prossimità di impianti esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un obiettivo di qualità rappresentato da un valore meno restrittivo di 0,2 MicroT troverà quindi il suo limite superiore nel rispetto del valore di cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno che gli 0,5 MicroT rappresentino l'obiettivo di qualità minimo da perseguire.
Tale valore, sino a diversa determinazione statale, va valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.

La legge regionale prevede quindi il rispetto di 0.2 MicroT o di 0.5 MicroT, a seconda della situazione urbanistica, per i nuovi edifici adibiti ad una permanenza di persone non inferiore alle 4 ore giornaliere da ubicarsi in prossimità di elettrodotti.

 

Qualora non sia prevista una permanenza prolungata di persone il limite da applicare e di 100 MicroT.

 

Per quando riguarda edificazioni senza permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere la normativa regionale è in accordo con la normativa nazionale, mentre i limiti da applicarsi ad edifici di nuova costruzione ove sia prevista la permanenza superiore a 4 ore giornaliere sono differenti fra stato e regione.

 

In merito a tale contrasto la Corte Costituzionale ha ritenuto non corrette molte delle normative regionali in materia di campi elettromagnetici, simili a quella vigente in Emilia Romagna, entrate in vigore prima del DPCM 8/7/03.

 

 

In particolare si vuole riportare quanto si evince dalla Sentenza della Corte Costituzionale relativamente alla Legge Regionale della Regione Abruzzo.

Dibattendo della legittimità costituzionale di alcuni articoli della Legge Regionale dell’Abruzzo sull’inquinamento elettromagnetico, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.103 del 17 marzo 2006, ribadisce che compete allo Stato (sentenze Corte Cost. n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003), nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2).

Spetta, invece, alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti stessi (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1); detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono essere, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti.

Il livello di attenzione e l’obiettivo di qualità definiti dalla normativa regionale, anche se in contrasto con i rispettivi limiti previsti dallo stato, sono ancora vigenti in quanto presumibilmente vengono ritenuti criteri urbanistici.

 Da quello che si evince dalle varie sentenze della Corte Costituzionali tali limiti non possono definirsi come sanitari, ovvero di tutela della salute della popolazione.

 

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